Si tratta tecnicamente di polizze miste, in cui coesiste la parte di investimento e la copertura caso morte, che di solito è marginale.
Sono presenti tre soggetti:
Le prime due figure possono coincidere in un’unica persona, il beneficiario sarà invece un terzo soggetto.
Facciamo un esempio: io stipulo una polizza in cui sono sia contraente che assicurato, e faccio il versamento del premio (cioè della somma che voglio investire). Durante la durata del contratto potrò riscattare l’assicurazione (controllare sempre con quali vincoli) di mia iniziativa e incassare, se invece sopraggiunge la mia morte, la somma andrà al beneficiario che io avevo scritto nel contratto. Questo beneficiario può essere un erede o un’altra persona, anche una società o una fondazione.
Come si comporta l’investimento? Dipende dal tipo di polizza, ne esistono diverse tipologie, ad esempio:
La polizza di investimento da alcuni vantaggi e può dunque essere uno strumento utile in diverse occasioni. Primo tra tutti ai fini successori: – la polizza viene esclusa dall’asse ereditario, il beneficiario la incassa per atto tra vivi, non a causa di morte, per questo non si pagheranno le imposte di successione- possibilità di indicare beneficiari diversi dagli eredi
Dal punto di vista fiscale le polizze prevedono:
– rinvio del bollo Monti al momento della estinzione, il bollo Monti che è pari allo 0,20% del capitale investito, viene prelevato solo al momento della estinzione della polizza, mentre negli altri investimenti viene prelevato ogni anno- compensazione minus e plusvalenze, in un portafoglio di fondi singoli, non c’è compensazione tra i guadagni e le perdite, all’interno della polizza si
Tutto molto bello! Però… c’è un rischio: la riqualificazione!
Abbiamo visto che ai fini dell’imposta di successione, le polizze vita sono escluse dall’attivo ereditario, in quanto somme spettanti di diritto ai beneficiari. Per tali ragioni sono utilizzate per la protezione del patrimonio e la successione.
Negli ultimi anni, però, alcune pronunce giurisprudenziali hanno fatto nascere la preoccupazione di perdere i benefici fiscali derivanti dalle polizze vita, specialmente in ambito successorio.
I giudici hanno infatti riqualificato alcune polizze vita di tipo misto in meri investimenti finanziari ritenendo che il peso della componente finanziaria di tali contratti ne mettesse in discussione la parte assicurativa. Si contesta il fatto che la componente di rischio (caso morte) sia estremamente limitata e di conseguenza le polizze debbano essere trattate come investimenti finanziari. Comunque, pur restando controverso se l’eventuale riqualificazione possa davvero comprometterne i benefici fiscali, risulta necessario valutare le diverse situazioni.
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